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Previdenza (assicurazioni sociali) - assicurazione contro la disoccupazione - contributi e prestazioni - indennità - in genere – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 17174 del 18/08/2016

Anticipazione della indennità di mobilità - Obbligo di restituzione ex art. 7, comma 5, della l. n. 223 del 1991 - Decorrenza del periodo di ventiquattro mesi - Data di effettivo pagamento - Rilevanza.

In tema di anticipazione della indennità di mobilità, il periodo di ventiquattro mesi, entro il quale, ai sensi dell'art. 7, comma 5, della l. n. 223 del 1991, il lavoratore che abbia ottenuto la corresponsione anticipata dell'indennità di mobilità è tenuto alla sua restituzione qualora assuma una occupazione alle altrui dipendenze nel settore privato o in quello pubblico, deve essere calcolato a partire dal giorno in cui vi è stato l'effettivo pagamento della suddetta prestazione, e non invece dal giorno della domanda volta ad ottenere il beneficio.

Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 17174 del 18/08/2016