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previdenza (assicurazioni sociali) - assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - pensioni - Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 15356 del 04/07/2014

Art. 1 legge n. 243 del 2004 - Interpretazione - Incentivo al posticipo del pensionamento in presenza dei requisiti per la pensione di anzianità - Estensione al possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 15356 del 04/07/2014

L'art. 1, comma 12, della legge 23 agosto 2004, n. 243, in base alla sua interpretazione letterale e logico-sistematica, va intesa nel senso che il "bonus" ivi previsto (consistente nella possibilità, per le categorie di lavoratori indicate, di ottenere in busta paga la somma corrispondente alla complessiva contribuzione per l'assicurazione generale obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti, che il datore di lavoro è tenuto a versare agli enti previdenziali, previa rinuncia all'ordinario accredito dei contributi stessi) non può essere attribuito a coloro che abbiano conseguito i requisiti per il pensionamento di vecchiaia, in quanto tale beneficio, espressamente finalizzato ad incentivare il posticipo del pensionamento, è destinato a coprire il periodo intercorrente tra il momento in cui l'interessato (in possesso dei requisiti per la pensione di anzianità) esercita la facoltà di ottenerlo e quello della maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, in cui si ripristina l'obbligo contributivo del datore di lavoro.

Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 15356 del 04/07/2014