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previdenza (assicurazioni sociali) - contributi assicurativi - soggetti obbligati - Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 10109 del 29/04/2013

Comunicazione ex art. 2, d.l. n. 352 del 1978 - Obbligo gravante sul socio receduto da società in nome collettivo - Insussistenza - Ragioni. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 10109 del 29/04/2013

In materia previdenziale, l'art. 2 del d.l. 3 luglio 1978, n. 352, convertito in legge 4 agosto 1978, n. 467, nell'imporre al titolare o al legale rappresentante dell'impresa obblighi di comunicazione agli enti previdenziali, non prescrive al socio receduto da una società in nome collettivo l'obbligo di comunicare all'INPS la propria cessazione dalla qualità di socio, in quanto la norma si riferisce alle variazioni dell'attività dell'impresa e non ai mutamenti della composizione societaria, che lasciano invariati gli obblighi contributivi, sia pure rendendoli riferibili a diversi soggetti, che divengono legittimati passivamente rispetto alle relative obbligazioni.

Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 10109 del 29/04/2013