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previdenza (assicurazioni sociali) - contributi assicurativi - retribuzione imponibile – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 2642 del 05/02/2014

Retribuzione imponibile ai fini contributivi - Transazione - Istituto previdenziale - Inopponibilità - Fondamento - Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 2642 del 05/02/2014

In materia di obbligo contributivo del datore di lavoro, la transazione intervenuta tra questi ed il lavoratore è inopponibile all'istituto previdenziale, in quanto la retribuzione imponibile di cui all'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, deve intendersi come tutto ciò che il lavoratore ha diritto di ricevere dal datore di lavoro poiché il rapporto assicurativo e l'obbligo contributivo ad esso connesso sorgono con l'instaurazione del rapporto di lavoro ma sono del tutto autonomi e distinti, sussistendo l'obbligo del datore di lavoro nei confronti dell'Istituto previdenziale indipendentemente dal fatto che gli obblighi retributivi nei confronti del prestatore d'opera siano adempiuti, in tutto o in parte, o che il lavoratore abbia rinunciato ai propri diritti. (Fattispecie relativa a obbligo contributivo previdenziale per le somme dovute dal datore al lavoratore dal momento del licenziamento illegittimo a quello dell'effettiva reintegra, rispetto alle quali era intervenuta transazione tra il lavoratore e di datore di lavoro).

Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 2642 del 05/02/2014