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Definitività a seguito di estinzione del giudizio – Cass. n. 31000/2021

Riscossione delle imposte - riscossione delle imposte sui redditi (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - modalità di Riscossione - riscossione mediante ruoli - iscrizione a ruolo - cartella di pagamento - in genere - Avviso di accertamento - Definitività a seguito di estinzione del giudizio - Interessi - Motivazione della cartella - Necessità - Esclusione - Ragioni.

 

In tema di riscossione delle imposte sul reddito, in caso di avviso di accertamento divenuto definitivo in seguito ad estinzione del giudizio, non è necessaria una specifica motivazione della successiva cartella in relazione agli interessi dovuti atteso che, non essendovi una pronuncia che abbia rivisitato il debito del contribuente, si tratta di interessi già previsti nell'originario avviso divenuto definitivo, determinabili in forza di una mera operazione matematica.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 31000 del 02/11/2021 (Rv. 662890 - 01)

 

Corte

Cassazione

31000

2021