Skip to main content

Trascrizione - atti relativi a beni immobili - atti soggetti alla trascrizione - domande giudiziali Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 34214 del 06/12/2023 (Rv. 669527 - 01)

Responsabilità patrimoniale - conservazione della garanzia patrimoniale - revocatoria ordinaria (azione pauliana); rapporti con la simulazione - effetti nei confronti di terzi di buona fede - Azione revocatoria ordinaria nei confronti dell'acquirente - Alienazione successiva del medesimo immobile - Proposizione in corso di giudizio di domanda nei confronti del subacquirente - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.

Nel giudizio per revocatoria ordinaria proposto nei confronti dell'acquirente, il creditore non può, ove si verifichi una alienazione successiva del medesimo immobile, inserire un'ulteriore domanda nei confronti del terzo subacquirente, poiché la domanda nei confronti di quest'ultimo non può dirsi né di garanzia né comune a quella inizialmente introdotta, secondo quanto richiesto dall'art. 106 c.p.c. per la chiamata del terzo, potendo il suo acquisto essere pregiudicato solo in presenza dei presupposti di cui all'art. 2901, comma 4, c.c., e tenuto conto che solo al curatore fallimentare è consentito, ai sensi dell'art. 66, comma 2, l.fall., ampliare "a cascata", l'ordinaria azione revocatoria contro tutti i successivi subacquirenti, al fine di assicurare, in ragione della superiore difficoltà di recupero, una più intensa tutela dei creditori dell'alienante caduto in fallimento.

Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 34214 del 06/12/2023 (Rv. 669527 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2901, Cod_Civ_art_2901, Cod_Proc_Civ_art_106