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Trascrizione - atti relativi a beni immobili Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 28779 del 17/10/2023 (Rv. 669274 - 01)

Atti soggetti alla trascrizione - domande giudiziali - Trascrizione - Atti relativi a beni immobili - Atti soggetti a trascrizione - Domande giudiziali - Actio confessoria servitutis - Relativa domanda - Trascrizione - Omissione - Sentenza decisoria - Terzo estraneo al giudizio resosi acquirente del fondo servente nel corso dello stesso - Opponibilità - Esclusione - Legittimazione di detto acquirente - Alla opposizione di terzo ordinaria - Sussistenza.

Nel caso in cui colui che agisce per l'accertamento o la tutela di un proprio diritto di servitù prediale che assume violato, non trascriva la relativa domanda giudiziale, la sentenza che definisce tale giudizio non è opponibile, a norma del combinato disposto degli artt. 111, quarto comma, c.p.c. e 2653, n. 1, c.c., a chi acquista il fondo servente nel corso del processo ed abbia trascritto il suo titolo, senza che possa rilevare che a suo tempo sia stato regolarmente trascritto l'atto costitutivo della servitù, con la conseguenza che il terzo acquirente è legittimato a proporre contro la detta sentenza pronunciata in un giudizio, a cui è rimasto estraneo, l'opposizione di terzo ordinaria prevista dallo art. 404, primo comma, c.p.c.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 28779 del 17/10/2023 (Rv. 669274 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2653, Cod_Proc_Civ_art_111, Cod_Proc_Civ_art_404