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PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 12034 del 17/05/2010

Provvedimento relativo - Carattere ordinatorio - Ricorribilità per cassazione ex art. 111 Cost. - Esclusione - Fondamento.

Il provvedimento di correzione di errore materiale, avendo natura ordinatoria, non è suscettibile di ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. neppure per violazione del contraddittorio, in quanto non realizza una statuizione sostitutiva di quella corretta e non ha, quindi, rispetto ad essa, alcuna autonoma rilevanza, ripetendo invece da essa medesima la sua validità, così da non esprimere un suo proprio contenuto precettivo rispetto al regolamento degli interessi in contestazione: dall'art. 288, quarto comma, cod. proc. civ. è, infatti, espressamente prevista l'impugnabilità delle parti corrette, che costituisce rimedio diretto esclusivamente al controllo della legittimità della disposta correzione.

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 12034 del 17/05/2010