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Prova civile - testimoniale - limiti e divieti - eccezioni - principio di prova scritta Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 24903 del 21/08/2023 (Rv. 668918 - 01)

Eccezioni al divieto della prova testimoniale - Art. 2724, n.1 c.c. - Nesso logico fra lo scritto e il fatto da provare - Verosimiglianza del fatto storico - Sufficienza - Fattispecie.

In tema di eccezioni al divieto della prova testimoniale, ex art. 2724, n. 1, c.c., il documento costituente principio di prova per iscritto non deve necessariamente contenere un preciso riferimento al fatto controverso, essendo sufficiente che tra lo scritto e il fatto medesimo esista una nesso logico dal quale scaturisca la verosimiglianza del secondo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ammesso la prova testimoniale della simulazione parziale del prezzo del contratto preliminare di vendita, considerando, come principio di prova scritta, l'assegno bancario rilasciato dal promissario acquirente in favore della società promittente venditrice).

Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 24903 del 21/08/2023 (Rv. 668918 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1414, Cod_Civ_art_2722, Cod_Civ_art_2724