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Prova civile - documento - atto scritto - ad substantiam - compromesso arbitrale - esibizione del documento - necessita - mancata contestazione - irrilevanza.* - Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 198 del 23/01/1967

Prova civile - documento - atto scritto - ad probationem - compromesso arbitrale - esibizione del documento - necessita - mancata contestazione - irrilevanza.*

Arbitrato - compromesso e clausola compromissoria - forma.*

Il principio secondo cui i fatti esplicitamente ammessi o non contestati dall'altra parte non debbono essere provati, in quanto, di regola, l'Onere della prova presuppone la contestazione esplicita o implicita dei fatti costitutivi della domanda o dell'eccezione,non e applicabile nel caso in cui la legge richieda una prova scritta ad substantiam o ad probationem. Il suddetto principio, pertanto, e inapplicabile in tema di compromesso in arbitri, perche l'art.807, 1 comma cod.proc.civ. prescrive per il compromesso la Forma scritta, a pena di nullita. ( Conf.2518-64).*

Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 198 del 23/01/1967