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Procedimento civile - sospensione del processo - necessaria Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 31539 del 13/11/2023 (Rv. 669394 - 01)

Processo amministrativo - Rapporto di pregiudizialità-dipendenza rispetto al processo civile - Condizioni - Identità delle parti e afferenza alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Necessità - Controversia vertente suProcedimento civile interessi legittimi - Irrilevanza ai fini della sospensione del giudizio civile - Fondamento - Fattispecie.

Ai fini della sospensione necessaria del processo civile ai sensi dell'art. 295 c.p.c., la pregiudizialità di una controversia amministrativa è configurarle solo laddove entrambi i giudizi pendano tra le stesse parti ed il giudice amministrativo sia chiamato a definire questioni di diritto soggettivo in sede di giurisdizione esclusiva e non anche qualora innanzi allo stesso sia impugnato un provvedimento incidente su interessi legittimi, potendo, in quest'ultima ipotesi, il giudice ordinario disapplicare il provvedimento amministrativo. (Nella specie, la S.C., pronunciandosi in sede di regolamento di competenza, ha escluso che ricorresse un rapporto di pregiudizialità, suscettibile di fondare la sospensione ex art. 295 c.p.c., tra la causa civile, introdotta da un avvocato dipendente di un Comune per il riconoscimento dei propri compensi professionali, e il giudizio amministrativo finalizzato all'accertamento dell'illegittimità del regolamento comunale sulla base del quale la liquidazione dei suddetti compensi era stata effettuata in misura penalizzante rispetto ai precedenti parametri).

Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 31539 del 13/11/2023 (Rv. 669394 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_295