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Procedimento civile - eccezione - riconvenzionale Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 31010 del 07/11/2023 (Rv. 669457 - 01)

Domanda riconvenzionale ed eccezione riconvenzionale - Differenze - Individuazione - Conseguenze - Fattispecie.

La distinzione tra domanda ed eccezione riconvenzionale non dipende dal titolo posto a base della difesa del convenuto, e cioè dal fatto o dal rapporto giuridico invocato a suo fondamento, né dal relativo oggetto sostanziale (il bene della vita), ma dal petitum processuale, vale a dire dal risultato che lo stesso intende con essa ottenere in giudizio, limitato, nel secondo caso, al rigetto della domanda proposta dall'attore; di conseguenza, non sussistono limiti al possibile ampliamento del tema della controversia da parte del convenuto a mezzo di eccezioni, purché vengano allegati, a loro fondamento, fatti o rapporti giuridici prospettati come idonei a determinare l'estinzione o la modificazione dei diritti fatti valere dall'attore, ed in base ai quali si chiede la reiezione delle domande da questo proposte e non una pronunzia di accoglimento di ulteriori e diverse domande. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della Corte d'appello che aveva dichiarato inammissibile la deduzione, svolta dal convenuto per la prima volta in appello, della responsabilità esclusiva degli altri convenuti e del terzo chiamato da uno di essi, qualificando detta argomentazione difensiva come una domanda riconvenzionale, in quanto non finalizzata alla mera reiezione della domanda attrice).

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 31010 del 07/11/2023 (Rv. 669457 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_035, Cod_Proc_Civ_art_036, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_113