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Procedimento civile - domanda giudiziale Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 30455 del 02/11/2023 (Rv. 669490 - 01)

Nuova domanda - modificazioni - Modifica della domanda ex art. 183 c.p.c.. - Possibilità - Oggetto - Limiti - Fattispecie.

La modificazione della domanda ammessa ex art. 183 c.p.c. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa (petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte ovvero l'allungamento dei tempi processuali. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva ritenuto inammissibile l'estensione - in seno alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., ratione temporis vigente - della domanda revocatoria, originariamente rivolta contro due atti di conferimento immobiliare in società di diritto inglese, agli atti di trasferimento presupposti, stipulati in Inghilterra, rispetto ai quali quelli italiani si ponevano come meramente esecutivi).

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 30455 del 02/11/2023 (Rv. 669490 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_163, Cod_Proc_Civ_art_183