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Procedimento civile - domanda giudiziale Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 16517 del 12/06/2023 (Rv. 668046 - 02)

Citazione - contenuto - nullità - Nullità della citazione per indeterminatezza del "petitum" o della "causa petendi" - Sanabilità con le precisazioni e modificazioni consentite dall'art. 183, comma 6, c.p.c. - Esclusione - Fondamento.

Nel caso di nullità della citazione per indeterminatezza del "petitum" o della "causa petendi", non è ammessa la sanabilità attraverso l'esercizio del potere di precisazione e di modificazione delle domande (e delle eccezioni e conclusioni) già proposte, ai sensi dell'art. 183, comma 6 c.p.c., giacché l'esercizio dello "ius poenitendi" - di cui al citato art. 183, comma 6 c.p.c. - presuppone che le domande principali ed (eventualmente) quelle riconvenzionali siano state ritualmente proposte sin dall'origine o, in caso di nullità, siano state rinnovate od integrate nel termine perentorio all'uopo concesso dal giudice, ai sensi dell'art. 164, comma 5 c.p.c.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 16517 del 12/06/2023 (Rv. 668046 - 02)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_164, Cod_Proc_Civ_art_183