Skip to main content

Consegna dell'atto a persona presente nella sede effettiva – Cass. n. 12577/2023

Procedimento civile - notificazione - alle persone giuridiche - Opposizione tardiva a decreto ingiuntivo - Regolarità della notifica - Art. 145 c.p.c. - Sede legale e sede effettiva - Consegna dell'atto a persona presente nella sede effettiva - Attestazioni dell'ufficiale giudiziario - Prova fino a querela di falso delle attestazioni - Sussistenza - Presunzione "iuris tantum" del contenuto di tali attestazioni - Configurabilità.

 

In tema di opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, ai fini della verifica di regolarità della notifica ex art. 145 c.p.c., quando l'ufficiale giudiziario attesti di non avere rinvenuto la società destinataria della notifica presso la sua sede legale, perché, secondo quanto appreso, questa aveva la sua sede effettiva altrove e, recatosi presso quest'ultima, abbia fatto consegna a persona qualificatasi come "addetta" alla ricezione per la società, le attestazioni in parola sono da ritenersi assistite da fede fino a querela di falso, riguardando esse circostanze frutto della diretta attività e percezione del pubblico ufficiale; viceversa, il contenuto delle notizie apprese circa la sede effettiva e della dichiarazione di chi si sia qualificato "addetto" alla ricezione è assistito da presunzione "iuris tantum” che, in assenza di prova contraria, non consente al giudice di disconoscere la regolarità dell’attività di notificazione.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 12577 del 10/05/2023 (Rv. 667782 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0046, Cod_Proc_Civ_art_145, Cod_Proc_Civ_art_650

 

Corte

Cassazione

12577

2023