Skip to main content

Statuizione officiosa da parte del giudice dell'impugnazione – Cass. n. 14688/2023

Procedimento civile - difensori - gratuito patrocinio - Parte soccombente non ammessa al patrocinio a spese dello Stato - Pagamento delle spese processuali in favore dello Stato - Necessità - Statuizione officiosa da parte del giudice dell'impugnazione - Ammissibilità - Violazione dell'art. 112 c.p.c. - Esclusione - Fattispecie.

 

In tema di patrocinio a spese dello Stato, la parte soccombente non ammessa al suddetto patrocinio deve essere condannata al pagamento delle spese processuali in favore dello Stato, con statuizione che, ove non disposta dal giudice di primo grado, può essere assunta anche d'ufficio dal giudice dell'impugnazione, senza che si configuri alcuna violazione dell'art. 112 c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza appello che aveva disposto d'ufficio il pagamento in favore dello Stato delle spese legali, liquidate dal giudice di primo grado in favore del procuratore antistatario della parte ammessa al relativo patrocinio).

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 14688 del 26/05/2023 (Rv. 667980 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_112

 

Corte

Cassazione

14688

2023