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Condizione dell'azione di natura dinamica – Cass. n. 10595/2023

Procedimento civile - domanda giudiziale - interesse ad agire -previdenza (assicurazioni sociali) - contributi assicurativi - riscossione - Art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 - Configurazione dell'interesse ad agire - Condizione dell'azione di natura dinamica - Rilevanza al momento della decisione - Dimostrazione dell'interesse nei giudizi pendenti - Necessità e modalità - Fattispecie in materia di riscossione di crediti previdenziali.

 

In tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione; la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini, nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto inammissibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo proposta dal contribuente - volta all'accertamento della prescrizione dei contributi previdenziali oggetto di cartelle e di avvisi di addebito, sul presupposto della inesistenza o nullità delle relative notifiche -, per non avere il medesimo dimostrato lo specifico interesse ad agire né in seno al ricorso per cassazione, né comunque prima dell'inizio della discussione dell'udienza pubblica).

Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 10595 del 20/04/2023 (Rv. 667420 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_100, Cod_Proc_Civ_art_372, Cod_Proc_Civ_art_153

 

Corte

Cassazione

10595

2023