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Procedimento civile - giudice – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 5232 del 26/02/2020 (Rv. 657032 - 01)

Procedimento civile - Inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale - Nullità della decisione - Unico grado di merito - Ricorso per cassazione - Effetti - Rimessione al primo giudice - Fattispecie.

L'inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale costituisce, per effetto del rinvio operato dall'art_ 50 quater c.p.c., al successivo art_ 161, comma 1, c.p.c. un'autonoma causa di nullità della decisione, che si converte in motivo di impugnazione, con la conseguenza che rimane ferma la validità degli atti che hanno preceduto la pronuncia della sentenza nulla e resta esclusa la rimessione degli atti al primo giudice, ove quello dell'impugnazione sia anche giudice del merito; quando peraltro il procedimento applicato dal giudice di merito abbia di fatto privato il ricorrente di un grado di giudizio, impedendogli la deduzione del vizio di composizione del giudice quale motivo di impugnazione davanti ad altro giudice di merito, l'accoglimento del ricorso per cassazione deve comportare la remissione della causa al primo giudice per un nuovo esame della domanda. (Fattispecie in materia di protezione umanitaria, erroneamente trattata dal tribunale in composizione collegiale, nelle forme del rito speciale camerale previsto per la protezione internazionale, anziché con quello ordinario, in composizione monocratica, suscettibile di gravame in appello).

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 5232 del 26/02/2020 (Rv. 657032 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_ art_050_4, Cod_Proc_Civ_ art_161, Cod_Proc_Civ_ art_281_2

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