Skip to main content

Procedimento civile - termini processuali - sospensione - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 695 del 15/01/2020 (Rv. 656863 - 01)

Procedimento ex l. n. 89 del 2001 - Termine fissato dal giudice o dalla legge per la riassunzione - Sospensione dei termini nel periodo feriale - Applicabilità - Fondamento.

Nel procedimento di equa riparazione per la violazione del termine ragionevole del processo, di cui alla l. n. 89 del 2001, il termine fissato dal giudice o, in mancanza, dalla legge, al fine della tempestiva riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente, ai sensi dell'art 50 c.p.c., è soggetto alla sospensione dei termini nel periodo feriale, posto che la previsione di cui all'art. 1 della l. n. 742 del 1969, costituisce una disposizione di carattere generale, mentre le eccezioni, elencate nell'art. 3 della stessa legge sono tassative e, quindi, insuscettibili di interpretazione analogica.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 695 del 15/01/2020 (Rv. 656863 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_050_1

PROCEDIMENTO CIVILE

TERMINI PROCESSUALI

SOSPENSIONE