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Il deposito telematico degli atti processuali si perfeziona – Cass. Ord. 17328/2019

Procedimento civile - deposito telematico di atti processuali - Perfezionamento - Deposito telematico di atti processuali

Il deposito telematico degli atti processuali si perfeziona quando viene emessa la seconda PEC, ovvero la ricevuta di avvenuta consegna, da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, come disposto dall'art. 16 bis, comma 7, del d.l. n. 179 del 2012 (conv., con modif., in l. n. 221 del 2012), inserito dall'art. 1, comma 19, n. 2), della l. n. 228 del 2012 e modificato dall'art. 51, comma 2, lett. a) e b), del d.l. n. 90 del 2014 (conv., con modif., in l. n. 114 del 2014), il quale ha anche aggiunto che, ferma l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 155, commi 4 e 5, c.p.c., il deposito è tempestivamente effettuato, quando la ricevuta di avvenuta consegna viene generata entro la fine del giorno di scadenza, così superando quanto previsto dall'art. 13, comma 3, del d.m. n. 44 del 2011, ove è invece previsto che, quando la ricevuta viene rilasciata dopo le ore 14, il deposito deve considerarsi effettuato il giorno feriale immediatamente successivo. (Nell'enunciare il principio, la S.C. ha ritenuto tempestivamente depositato l'atto di appello, nella specie da proporsi nella forma del ricorso, la cui ricevuta di avvenuta consegna era stata emessa alle ore 15,26 dell'ultimo giorno di scadenza, anche se l'esito positivo del controllo automatico era stato comunicato il giorno successivo).

Corte di Cassazione Sez. 1 - , Ordinanza n. 17328 del 27/06/2019