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Procedimento civile - successione nel processo - a titolo universale – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 16194 del 03/08/2005

Società - Fusione per incorporazione - Costituzione dell'incorporante - Qualità di successore - Mancanza di contestazione - Conseguenze - Rilievo d'ufficio - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie relativa a opposizione a ingiunzione proposta dall'incorporante.

La fusione delle società mediante incorporazione determina automaticamente l'estinzione della società incorporata ed il subingresso, per successione a titolo universale, della società incorporante nei rapporti sostanziali e processuali a quella relativi; allorquando la società incorporante agisca o si costituisca in giudizio in luogo della società incorporata deve, pertanto, provare di essere succeduta "in universum jus" ove la qualità di successore sia contestata, mentre tale prova non è richiesta se il fatto non sia contestato ovvero se l'altra parte lo consideri espressamente come accertato. Ne consegue che va cassata la sentenza di merito che abbia rilevato d'ufficio l'inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo - perché effettuata nei confronti di soggetto estinto - benché la notifica avesse raggiunto il suo scopo a seguito dell'opposizione proposta dalla società incorporante.

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 16194 del 03/08/2005