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procedimento civile‭ ‬-‭ ‬giudice‭ ‬-‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬1,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬13907‭ ‬del‭ ‬18/06/2014‭

Inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale‭ ‬-‭ ‬Vizio di costituzione del giudice‭ ‬-‭ ‬Esclusione‭ ‬-‭ ‬Autonoma causa di nullità della decisione‭ ‬-‭ ‬Configurabilità‭ ‬-‭ ‬Conseguenza‭ ‬-‭ ‬Conversione del motivo di nullità in motivo di impugnazione‭ ‬-‭ ‬Nullità degli atti antecedenti‭ ‬-‭ ‬Esclusione‭ ‬-‭ ‬Rimessione degli atti al primo giudice‭ ‬-‭ ‬Esclusione‭ ‬-‭ ‬Fattispecie in tema di emissione di ordinanza ex art.‭ ‬186‭ ‬quater cod.‭ ‬proc.‭ ‬civ.‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬1,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬13907‭ ‬del‭ ‬18/06/2014‭


L'inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale costituisce,‭ ‬alla stregua del rinvio operato dall'art.‭ ‬50‭ ‬quater cod.‭ ‬proc.‭ ‬civ.‭ ‬al successivo art.‭ ‬161,‭ ‬primo comma,‭ ‬un'autonoma causa di nullità della decisione e non una forma di nullità relativa derivante da atti processuali antecedenti alla sentenza‭ (‬e,‭ ‬perciò,‭ ‬soggetta al regime di sanatoria implicita‭)‬,‭ ‬con la sua conseguente esclusiva convertibilità in motivo di impugnazione,‭ ‬senza determinare la nullità degli atti che hanno preceduto la sentenza nulla,‭ ‬né produrre l'effetto della rimessione degli atti al primo giudice ove il giudice dell'impugnazione sia anche giudice del merito.‭ (‬Nella specie,‭ ‬la S.C.‭ ‬ha confermato la decisione con la quale la corte‭ ‬di appello,‭ ‬accertata la nullità dell'ordinanza-ingiunzione pronunciata a norma dell'art.‭ ‬186‭ ‬quater cod.‭ ‬proc.‭ ‬civ.‭ ‬dal giudice monocratico invece che dal collegio,‭ ‬ha deciso sulla domanda senza rimettere la causa innanzi al giudice di primo grado.Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬1,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬13907‭ ‬del‭ ‬18/06/2014‭