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procedimento civile‭ ‬-‭ ‬riunione e separazione di causa‭ ‬-‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬3,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬11686‭ ‬del‭ ‬26/05/2014‭

Riunione di più cause‭ ‬-‭ ‬Evento interruttivo‭ ‬-‭ ‬Riassunzione del giudizio ad iniziativa di una sola parte‭ ‬-‭ ‬Idoneità ad escludere l'estinzione del processo nei confronti delle altre‭ ‬-‭ ‬Sussistenza‭ ‬-‭ ‬Condizioni‭ ‬-‭ ‬Costituzione in giudizio delle altre parti e riproposizione di tutte le domande già appartenenti alle cause riunite‭ ‬-‭ ‬Sufficienza.‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬3,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬11686‭ ‬del‭ ‬26/05/2014‭


In caso di interruzione del processo in cui siano state riunite più cause,‭ ‬l'atto di riassunzione posto in essere da una sola delle parti ha l'effetto di impedire l'estinzione del giudizio anche con riguardo alle altre,‭ ‬qualora le stesse‭ ‬-‭ ‬destinatarie della notifica dell'atto di riassunzione‭ ‬-‭ ‬si siano costituite in giudizio‭ ‬ed abbiano riproposto tutte le domande,‭ ‬principali e riconvenzionali,‭ ‬già appartenenti alle cause riunite,‭ ‬senza che sia necessario che ciascuna di esse proceda formalmente ad un autonoma riassunzione.
Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬3,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬11686‭ ‬del‭ ‬26/05/2014‭