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procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - procedimento di primo grado - domanda giudiziale - forma e contenuto - Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 17501 del 31/07/2014

Richiesta di pagamento di spettanze retributive - Indicazione dei relativi titoli - Sufficienza - Quantificazione monetaria delle pretese - Necessità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 17501 del 31/07/2014

L'onere della determinazione dell'oggetto della domanda, fissato a pena di nullità dall'art. 414, n. 3, cod. proc. civ., deve ritenersi osservato, con riguardo alla richiesta di pagamento di spettanze retributive, qualora l'attore indichi i relativi titoli, ponendo così il convenuto in condizione di formulare immediatamente ed esaurientemente le proprie difese, mentre resta a tal fine irrilevante la mancanza di un'originaria quantificazione monetaria delle suddette pretese, anche in considerazione della facoltà, dell'attore medesimo, di modificarne l'ammontare in corso di causa, nonché dei poteri spettanti al giudice, pure in ordine alla individuazione dei criteri in base ai quali effettuare la liquidazione dei crediti fatti valere. (Nella specie, relativa alla richiesta di inclusione dell'indennità di turno negli istituti contrattuali indiretti, erano stati sufficientemente indicati i periodi di attività lavorativa, l'orario di lavoro osservato e gli istituti nella cui base di computo non era stata inclusa la detta indennità).

Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 17501 del 31/07/2014