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Procedimento sommario - Ingiunzione - esecuzione provvisoria

Avvio della procedura esecutiva in pendenza del giudizio di opposizione ex art. 645 cod. proc. civ. - Persistenza del provvedimento monitorio quale titolo esecutivo fino al passaggio in giudicato della sentenza che rigetti l'opposizione - Estinzione "medio tempore" dell'obbligazione - Opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ. - Ammissibilità. Corte di cassazione Sez. 3, Sentenza n. 5381 del 05/03/2013

Corte di cassazione Sez. 3, Sentenza n. 5381 del 05/03/2013

 

Promossa una procedura esecutiva sulla base di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, in pendenza del giudizio di opposizione ex art. 645 cod. proc. civ. il titolo esecutivo resta - fino al momento del passaggio in giudicato della sentenza che rigetti la proposta opposizione - il provvedimento monitorio, sicché è in relazione ad esso che deve individuarsi l'eventuale sopravvenienza di un fatto estintivo dell'obbligazione. (Nel caso di specie, intervenuta successivamente al provvedimento di esecutorietà del decreto ingiuntivo, e prima del passaggio in giudicato della sentenza relativa all'opposizione ex art. 645 cod. proc. civ., sia la transazione tra uno degli obbligati in solido ed il creditore, che la dichiarazione degli altri condebitori solidali di volerne profittare ai sensi dell'art. 1304 cod. civ., sono state ritenute ammissibili le opposizioni all'esecuzione proposte da questi ultimi sul presupposto della sopravvenuta estinzione dell'obbligazione).