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procedimenti sommari - per convalida di sfratto per finita locazione - convalida - in genere – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 15353 del 06/07/2006

Titolo esecutivo - Ravvisabilità nell'intimazione di licenza o di sfratto convalidata - Errata apposizione della formula esecutiva a verbale di udienza - Rilevanza ai fini dell'appello - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 15353 del 06/07/2006

Nell'ipotesi prevista dal primo comma dell'art 663 cod. proc. civ. titolo esecutivo, generante l'azione esecutiva di rilascio, è l'intimazione di licenza o sfratto convalidata, dovendo il giudice disporre l'apposizione della formula esecutiva in calce alla citazione di licenza o di sfratto, cioè in calce al documento che contiene l'atto di intimazione di licenza o di sfratto e la contestuale domanda di convalida. Pertanto, l'efficacia sostanziale (sanzionata appunto dalla formula esecutiva) è prodotta dalla coesistenza dell'intimazione di licenza o di sfratto e dall'ordinanza di convalida, con la conseguenza che laddove l'apposizione della formula risulti effettuata altrove (nella specie in calce al verbale di udienza), essa resta priva di rilievo ai fini dell'impugnazione dell'ordinanza di convalida mediante appello, potendosi se del caso configurare l'opposizione ex art. 615 o 617 cod. proc. civ..

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 15353 del 06/07/2006