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ordine e sicurezza pubblica - polizia di sicurezza - limitazioni di polizia - stranieri – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 22216 del 16/10/2006

Minore straniero nel territorio italiano - Autorizzazione del tribunale per i minorenni all'ingresso o alla permanenza del familiare "ex" art. 31 T.U. immigrazione (d.lgs. n. 286 del 1998) - Correlazione alla sussistenza di gravi motivi - Necessità - Deduzione della sussistenza di gravi motivi nel ricorso introduttivo - Affermazione - Limiti - Richiesta di autorizzazione alla permanenza del familiare altrimenti soggetto ad espulsione - Fondamento - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 22216 del 16/10/2006

In tema di immigrazione, la presenza dei gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico del minorenne, ai sensi dell'art. 31, terzo comma, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, deve essere puntualmente dedotta nel ricorso introduttivo soltanto nell'ipotesi di richiesta di autorizzazione all'ingresso del familiare nel territorio nazionale in deroga alla disciplina generale dell'immigrazione; allorché, invece, la richiesta autorizzazione riguardi la permanenza del familiare che diversamente dovrebbe essere espulso, la situazione eccezionale nella quale vanno ravvisati i gravi motivi può anche essere dedotta quale conseguenza dell'allontanamento improvviso del familiare sin allora presente, ossia di una situazione futura ed eventuale rimessa all'accertamento del giudice minorile. (Enunciando il principio di cui in massima, le Sezioni Unite hanno ritenuto irrilevante che nel ricorso rivolto al tribunale per i minorenni non fossero stati indicati i gravi motivi richiesti dalla legge, avendone quel giudice ritenuto certo l'avveramento sulla base delle conclusioni della consulenza tecnica, con la quale era stato accertato il grave pregiudizio che sarebbe derivato alla minore dalla perdita improvvisa della figura genitoriale).

Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 22216 del 16/10/2006