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Appalto (contratto di) - direttore e direzione dei lavori Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 18839 del 04/07/2023 (Rv. 668174 - 01)

Obblighi - Portata - Conseguenze - Fondamento - Fattispecie.

In tema di appalto, il direttore dei lavori, quale rappresentante del committente, deve avere le competenze necessarie a controllare la corretta esecuzione delle opere da parte dell'appaltatore e dei suoi ausiliari, essendo altrimenti tenuto ad astenersi dall'accettare l'incarico o a delimitare, sin dall'origine, le prestazioni promesse, sicché è responsabile nei confronti del committente, se non rileva in corso d'opera l'inadeguatezza delle opere strutturali, sebbene affidate ad altro professionista, salvo che dimostri che i vizi potevano essere verificati solo a costruzione ultimata. (Nella specie, la S.C. ha affermato l'infondatezza dell'assunto della ricorrente, architetto, secondo cui non rientrerebbe tra le competenze del direttore dei lavori anche la verifica della validità del progetto strutturale, rilevando come la professionista avesse assunto l'incarico di direttore dei lavori senza alcuna limitazione alla sola parte architettonica dei lavori e che, finanche il giorno del crollo parziale del fabbricato oggetto dell'appalto, lungi dal manifestare la delimitazione delle proprie competenze e dei propri compiti riguardo ai lavori, aveva, previo sopralluogo, escluso la situazione di pericolo).

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 18839 del 04/07/2023 (Rv. 668174 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1655