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Accettazione dell'opera da parte del committente – Cass. n. 7267/2023

Appalto (contratto di) - verifica - accettazione dell'opera - Accettazione dell'opera da parte del committente - Onere della prova sull'esistenza di vizi - Assolvimento da parte del committente - Necessità - Raggiunta della prova sull'esistenza dei vizi - Colpa presunta dell'appaltatore - Sussistenza.

 

In tema di garanzia per difformità e vizi nell'appalto, una volta che l'opera sia stata accettata senza riserve dal committente, anche "per facta concludentia", spetta a quest'ultimo, che ne ha la disponibilità fisica e giuridica, dimostrare l'esistenza dei vizi e delle conseguenze dannose lamentate e, qualora essi risultino provati, si presume la colpa dell'appaltatore, al quale spetta, in base alle regole generali sulla responsabilità del debitore, non solo dimostrare di avere adoperato la diligenza e la perizia tecnica dovute, ma anche il fatto specifico, a lui non imputabile, che abbia causato il difetto.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 7267 del 13/03/2023 (Rv. 667289 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_1655, Cod_Civ_art_1667, Cod_Civ_art_1668

 

Corte

Cassazione

7267

2023