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Istruzione e scuole - personale insegnante - Corte di Cassazione Sez. L - , Ordinanza n. 15217 del 20/06/2017

Supplenze brevi per l’insegnamento - Supplenze annuali o fino alla fine dell’anno - Supplenze temporanee - Individuazione delle diverse graduatorie cui attingere -  Introduzione di un criterio subordinato residuale.

In tema di supplenze brevi per l’insegnamento, la l. n. 124 del 1999, all’art. 4, commi 6 e 7, prevede che, per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche, occorre attingere alle graduatorie permanenti, mentre, per il conferimento di supplenze temporanee, devono utilizzarsi le graduatorie di circolo e di istituto, articolate, ai sensi dell’art. 5, comma 3, lett. A e B, del d.m. n. 430 del 2000, in tre fasce; a tali previsioni si aggiunge l’art. 6, comma 1, del d.l. n. 155 del 2001, conv., con modif., dalla l. n. 333 del 2001, che introduce un criterio subordinato e residuale per conferire sia le supplenze annuali che quelle fino al termine delle attività scolastiche, qualora l’Amministrazione, pur avendo fatto ricorso, prioritariamente, alle ordinarie graduatorie permanenti, non sia riuscita a coprire i posti per cui si è reso necessario il conferimento delle supplenze medesime, potendo in questo caso procedere allo scorrimento delle graduatorie di istituto.

Corte di Cassazione Sez. L - , Ordinanza n. 15217 del 20/06/2017