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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 30759 del 06/11/2023 (Rv. 669332 - 01)

Provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - ordinanze - Ordinanza d'inammissibilità dell'appello ex art. 348 ter c.p.c. - Ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost. - Ammissibilità - Limiti e condizioni - Fattispecie.

L'ordinanza di inammissibilità dell'appello ex art. 348 ter c.p.c. è ricorribile per cassazione, ex art. 111, comma 7, Cost., limitatamente ai vizi suoi propri costituenti violazioni della legge processuale (quali, ad esempio, l'inosservanza degli artt. 348 bis, comma 2, e 348 ter, commi 1, primo periodo e 2, primo periodo, c.p.c.), purché compatibili con la logica e la struttura del giudizio ad essa sotteso, mentre non sono deducibili né "errores in iudicando" (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.), né vizi di motivazione, salvo il caso (che, però, trascende in violazione della legge processuale) della motivazione mancante sotto l'aspetto materiale e grafico, della motivazione apparente, del contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili, ovvero di motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile. (Nella specie, la S.C., pur rigettandolo, ha affermato l'ammissibilità del motivo di ricorso con cui era stato dedotto il vizio di carenza assoluta della motivazione).

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 30759 del 06/11/2023 (Rv. 669332 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_348_2, Cod_Proc_Civ_art_348_3, Cod_Proc_Civ_art_360