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Impugnazioni civili - impugnazioni in generale Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 25889 del 05/09/2023 (Rv. 668958 - 01)

Notificazione - della sentenza impugnata - termini - per la decorrenza dei termini di impugnazione - Parte costituita in primo grado contumace in appello - Notifica alla parte personalmente - Decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione - Idoneità - Sentenza spedita in forma esecutiva - Irrilevanza - Fondamento.

Ai fini della decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione, è idonea la notificazione della sentenza eseguita personalmente nei confronti della parte soccombente, già costituita in primo grado, qualora quest'ultima sia rimasta contumace nel giudizio di appello, indipendentemente dalla circostanza che la notificazione abbia ad oggetto la sentenza spedita in forma esecutiva ex art. 479 c.p.c., in quanto agli effetti di cui all'art. 326 c.p.c. non assume rilievo il fine per il quale la notificazione sia effettuata, ma il fatto obiettivo della notifica, quale evento ritenuto dalla legge idoneo ad assicurare la conoscenza legale della decisione, e quindi a consentire al destinatario l'esercizio del potere d'impugnazione.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 25889 del 05/09/2023 (Rv. 668958 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_170, Cod_Proc_Civ_art_285, Cod_Proc_Civ_art_292, Cod_Proc_Civ_art_326, Cod_Proc_Civ_art_479