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Versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato – Cass. n. 8782/2022

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - in genere - Versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato (cd. doppio contributo) - Omesso deposito ricorso principale - Attestazione del giudice dell'impugnazione - Doverosità - Esclusione - Fondamento.

 

L'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato è normativamente e logicamente dipendente dalla sussistenza del precedente obbligo della parte impugnante di versare il contributo al momento dell'iscrizione a ruolo della causa; va, pertanto, escluso che il giudice dell'impugnazione debba rendere l'attestazione della sussistenza del presupposto processuale previsto dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, qualora la pronuncia adottata sia di improcedibilità del ricorso principale, per omesso deposito di quest'ultimo, e la mancata iscrizione a ruolo del ricorso precluda la debenza stessa del contributo unificato iniziale.

Corte Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 8728 del 17/03/2022 (Rv. 664301 - 01)

 

Corte

Cassazione

8728

2022