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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilita') - ordinanze - Cass. n. 11887/2020)

Istanza di sospensione della liquidazione dell'attivo - Rigetto - Reclamo alla corte d'appello - Declaratoria d'irreclamabilità - Ricorso per cassazione - Inammissibilità - Fondamento.

Non è ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., rivolto nei confronti del provvedimento con il quale la corte d'appello abbia dichiarato non reclamabile il diniego dell'istanza formulata dal ricorrente, ai sensi dell'art. 19 l. fall., di sospensione della liquidazione dell'attivo, in attesa della definizione del reclamo avverso la sentenza di fallimento, trattandosi di provvedimento del tutto equiparabile all'ordinanza, non impugnabile, ed in quanto priva di decisorietà, non ricorribile per cassazione, emessa ai sensi degli artt. 283 e 351 c. p. c., sull'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza di primo grado. Non è ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., rivolto nei confronti del provvedimento con il quale la corte d'appello abbia dichiarato non reclamabile il diniego dell'istanza formulata dal ricorrente, ai sensi dell'art. 19 l. fall., di sospensione della liquidazione dell'attivo, in attesa della definizione del reclamo avverso la sentenza di fallimento, trattandosi di provvedimento del tutto equiparabile all'ordinanza, non impugnabile, ed in quanto priva di decisorietà, non ricorribile per cassazione, emessa ai sensi degli artt. 283 e 351 c. p. c., sull'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza di primo grado.

Corte di Cassazione Sez. 1 - , Ordinanza n. 11887 del 18/06/2020 (Rv. 657958 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_283, Cod_Proc_Civ_art_351

CORTE

CASSAZIONE

11887

2020