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Impugnazioni civile - Motivi citazione in appello - Effetto devolutivo

Giudizio di appello - Estensione del dibattito processuale alle critiche rivolte dal consulente di parte al CTU - Condizioni - Relativo specifico motivo di impugnazione - Necessità - Fondamento. Corte diCassazione Sez. 3, Sentenza n. 3302 del 12/02/2013

Corte diCassazione Sez. 3, Sentenza n. 3302 del 12/02/2013

 

Nel giudizio d'appello rimangono estranee al dibattito processuale le considerazioni critiche, mosse dalla parte al consulente tecnico d'ufficio sulla base delle osservazioni del proprio consulente, che non siano state trasfuse in specifici motivi di impugnazione della sentenza, formulati nel rispetto delle prescrizioni stabilite dall'art. 342 cod. proc. civ., dovendosi le argomentazioni critiche dell'appellante contrapporre non alla relazione di perizia espletata in primo grado, ma al fondamento logico-giuridico su cui è fondata del decisione impugnata.