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Cassazione (ricorso per) - giurisdizioni speciali (impugnabilità) - commissioni tributarie – Cass. 14642/2019

Processo tributario - Giudizio d'ottemperanza - Natura - Carattere "chiuso" - Poteri del giudice d'ottemperanza - Limiti - Fattispecie.

Tributi (in generale) - "solve et repete" - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento .

In tema di giudizio di ottemperanza alle decisioni delle commissioni tributarie, il potere del giudice sul comando definitivo inevaso va esercitato entro i confini invalicabili posti dall'oggetto della controversia definita col giudicato (cd. ”carattere chiuso” del giudizio di ottemperanza), sicché può essere enucleato e precisato il contenuto degli obblighi nascenti dalla decisione passata in giudicato, chiarendosene il reale significato e rendendolo quindi effettivo, ma non può attribuirsi un diritto nuovo ed ulteriore rispetto a quello riconosciuto con la sentenza da eseguire, né può essere negato il diritto consacrato dal ”dictum” azionato.

(Nella specie, la S.C. ha annullato la decisione del giudice dell'ottemperanza che aveva negato il diritto al rimborso integralmente riconosciuto dalla sentenza ineseguita, supponendo la cessazione della materia del contendere pur a fronte della domanda e di reiterate richieste di ottemperanza del giudicato avanzate dal contribuente).

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 14642 del 29/05/2019 (Rv. 654130 - 01)