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Deduzione in cassazione di norme diverse da quelle invocate nei giudizi di merito

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - questioni nuove - deduzione in cassazione di norme diverse da quelle invocate nei giudizi di merito - ammissibilità - limiti - necessità dell'esame dei presupposti di fatto per l'applicazione della diversa normativa richiamata - esclusione - fattispecie. Corte di Cassazione Sez. L, Ordinanza n. 25863 del 16/10/2018

>>> La deduzione per la prima volta nel giudizio di legittimità di una diversa normativa rispetto a quella invocata nei gradi di merito è ammissibile, salvo che non comporti il necessario esame dei presupposti di fatto richiesti dalla differente disciplina per la riconoscibilità del diritto controverso. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto inammissibile il motivo di ricorso con cui il datore di lavoro aveva dedotto, per la prima volta in sede di legittimità, l'inapplicabilità della normativa sul lavoro notturno alle mansioni promiscue o di semplice attesa, giacché avrebbe comportato un ampliamento del "thema decidendum" in ordine all'accertamento della tipologia e del carattere delle mansioni esplicate dai lavoratori).

Corte di Cassazione Sez. L, Ordinanza n. 25863 del 16/10/2018