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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 15166 del 11/06/2018

Raddoppio del contributo unificato - Statuizione del giudice di appello in ordine alla sussistenza dei relativi presupposti - Ricorribilità per cassazione - Esclusione - Fondamento.

E' inammissibile il ricorso per cassazione avverso le statuizioni della sentenza di appello che abbiano dato atto della sussistenza o insussistenza dei presupposti per l'erogazione, da parte del soccombente, di un importo pari a quello corrisposto per il contributo unificato, poiché, trattandosi di un'obbligazione tributaria, il credito ed il procedimento per la sua riscossione spettano all'Erario che non è parte in causa, mentre la controparte del giudizio di merito è, rispetto a tale obbligazione, del tutto indifferente.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 15166 del 11/06/2018