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Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - consumazione dell'impugnazione - Corte di Cassazione Sez. 5, Ordinanza n. 17309 del 13/07/2017

Notificazione di impugnazione - Equivalenza alla notificazione di sentenza - Termine breve ex art. 325 c.p.c. per altre impugnazioni.

La notificazione di un'impugnazione equivale (sia per la parte notificante, che per la parte destinataria) alla notificazione della sentenza stessa ai fini della decorrenza del termine breve per proporre altro tipo di impugnazione, la cui tempestività va accertata non soltanto con riguardo al termine di un anno dal deposito della pronuncia impugnata, ma anche con riferimento a quello di cui all'art. 325 c.p.c., salva l'iportesi di sospensione del termine di impugnazione, ove prevista dalla legge.

Corte di Cassazione Sez. 5, Ordinanza n. 17309 del 13/07/2017