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impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - legittimazione - passiva - procedimento civile - interruzione del processo -

perdita della capacità processuale di una delle parti - ricorso per cassazione proposto contro società estinta nel primo grado - allegazione solo in sede di legittimità - conseguenze - ammissibilità del ricorso.


Il ricorso per cassazione proposto avverso la società destinataria delle pronunce di merito di primo e secondo grado, già estinta nel corso del giudizio di merito in virtù di incorporazione, secondo la disciplina applicabile "ratione temporis", è ammissibile ove tale vicenda sia processualmente emersa solo nel giudizio di legittimità e non possa, pertanto, assumere rilevanza e dare luogo ai necessari accertamenti.


Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 22918 del 09/10/2013