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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 8069 del 21/04/2016

Deduzione di "error in procedendo" - Sindacato di legittimità - Cognizione limitata alla motivazione adottata dal giudice di merito - Esclusione - Esame diretto degli atti da parte della Corte di cassazione - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.

Quando, con il ricorso per cassazione, venga dedotto un "error in procedendo", il sindacato del giudice di legittimità investe direttamente l'invalidità denunciata, mediante l'accesso diretto agli atti sui quali il ricorso è fondato, indipendentemente dalla sufficienza e logicità della eventuale motivazione esibita al riguardo, posto che, in tali casi, la Corte di cassazione è giudice anche del fatto. (Nella specie, la S.C., sulla base dell'esame del ricorso introduttivo della lite in primo grado, ha rilevato un vizio di omessa pronuncia in fase d'impugnazione, in ordine alle domande, relative all'illegittima rimozione dall'incarico di un direttore generale di una ASL, per la rifusione dei danni anche patrimoniali).

Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 8069 del 21/04/2016