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Impugnazioni civili - revocazione (giudizio di) - motivi di revocazione - Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 11453 del 25/05/2011

Errore di fatto - Supposizione di inesistenza di un documento esistente - Configurabilità - Inesistenza agli atti di documento ritualmente prodotto - Mancato esame - Errore revocatorio - Esclusione.

L'errore di fatto revocatorio di cui all'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., essendo un errore di percezione del giudice risultante dagli atti o documenti della causa, è configurabile nel caso in cui il giudice supponga inesistente un documento ritualmente prodotto ed effettivamente esistente, ma non laddove il documento, pur prodotto in giudizio, non esista materialmente tra gli atti di causa al momento della decisione (per smarrimento, sottrazione, distruzione o ritiro volontario), sicchè il giudice non abbia potuto prenderlo in esame ai fini della valutazione probatoria e della decisione della controversia.

Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 11453 del 25/05/2011