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Impugnazioni civili - revocazione (giudizio di) - motivi di revocazione - errore di fatto - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12958 del 14/06/2011

Risarcimento del danno - Riduzione in appello delle somme liquidate dal giudice di primo grado - Omessa condanna del danneggiato alla restituzione dei maggiori importi già percepiti - Ricorribilità della sentenza per cassazione - Condizioni - Fattispecie.

Se il giudice di merito omette di pronunciare su una domanda che si assume essere stata ritualmente proposta, motivando la propria decisione col fatto che quella domanda non sarebbe mai stata formulata, la sentenza contenente tale statuizione dev'essere impugnata con la revocazione ai sensi dell'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., e non con i mezzi ordinari, in tal caso non sussistendo una relazione di alternatività tra errore revocatorio e principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. (Nella specie, in un giudizio di risarcimento del danno da sinistro stradale, il giudice d'appello aveva ridotto la liquidazione compiuta dal giudice di primo grado, senza condannare - ritenendo non proposta alcuna domanda al riguardo - il danneggiato alla restituzione di quanto percepito in eccesso dall'assicuratore, il cui ricorso in cassazione è stato dalla S.C. dichiarato inammissibile in base al principio di cui alla massima).

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12958 del 14/06/2011