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Impugnazioni civili - revocazione (giudizio di) - domanda - deposito della citazione e della risposta – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 3691 del 15/02/2011

Onere di depositare l'atto di citazione in cancelleria entro venti giorni dalla notifica - Contenuto - Originale dell'atto - Necessità - Esclusione - Deposito di copia - Improcedibilità - Esclusione - Mera irregolarità - Sanatoria - Condizioni.

Nel giudizio di revocazione, l'art. 399 cod. proc. civ. stabilisce, a pena di improcedibilità, l'onere per la parte, tra l'altro, di depositare l'atto di citazione in cancelleria entro venti giorni dalla notifica; a tal fine, in assenza di un'espressa indicazione legislativa circa la necessità che il deposito avvenga o meno in originale, deve ritenersi che l'avvenuto deposito di una copia di detta citazione costituisca una mera irregolarità non lesiva dei diritti della controparte, purché vi sia conformità tra copia ed originale e quest'ultimo venga poi depositato all'udienza di comparizione.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 3691 del 15/02/2011