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IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO – Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 19051 del 06/09/2010

Art. 360 bis. n.1 cod. proc. civ. - Ricorrenza dell'ipotesi prevista dalla norma - Formula della decisione - Manifesta infondatezza - Fondamento.

Il ricorso scrutinato ai sensi dell'art. 360 bis, n. 1 cod. proc. civ. deve essere rigettato per manifesta infondatezza e non dichiarato inammissibile, se la sentenza impugnata si presenta conforme alla giurisprudenza di legittimità e non vengono prospettati argomenti per modificarla, posto che anche in mancanza, nel ricorso, di argomenti idonei a superare la ragione di diritto cui si è attenuto il giudice del merito, il ricorso potrebbe trovare accoglimento ove, al momento della decisione della Corte, con riguardo alla quale deve essere verificata la corrispondenza tra la decisione impugnata e la giurisprudenza di legittimità, la prima risultasse non più conforme alla seconda nel frattempo mutata.

Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 19051 del 06/09/2010