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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - controricorso – notificazione - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 908 del 18/01/2005

Notificazione - Nullità - Costituzione della parte intimata - Conseguenze - Sanatoria del vizio con efficacia "ex tunc" - Sussistenza - Termine di notificazione del controricorso - Superamento - Rilevanza - Esclusione.

La nullità della notificazione del ricorso per cassazione, nella specie perchè non eseguita presso lo studio del procuratore costituito in appello, ma in altro luogo, è sanata dalla costituzione in giudizio della parte intimata, con efficacia "ex tunc", con la conseguenza, fra l'altro, che tale efficacia sanante non è esclusa per il fatto che il controricorso risulti notificato oltre il termine di cui all'art. 370 cod. proc. civ., essendo il controricorso egualmente tempestivo e ammissibile, atteso che la notificazione della impugnazione, in quanto viziata, non può determinare la decorrenza del termine utile per la sua proposizione.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 908 del 18/01/2005