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Impugnazioni civili – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 11946 del 08/06/2005

Giudice di pace - Sentenza contenente statuizioni su domande connesse, la principale e la riconvenzionale di valore rispettivamente inferiore e superiore ai limiti previsti per la decisione secondo equità - Regime di impugnazione - Appello - Statuizione meramente processuale sulla domanda riconvenzionale non formante oggetto di impugnazione - Influenza sul regime di impugnazione - Esclusione.

Nel caso in cui siano proposte al giudice di pace domanda principale di valore non eccedente i limiti (millecento euro) previsti per la decisione secondo equità e domanda riconvenzionale, connessa con quella principale a norma dell'art. 36 cod. proc. civ., la quale, pur rientrando nella competenza del giudice di pace, superi il limite di valore fissato dalla legge per le pronunce di equità, l'intero giudizio deve essere deciso secondo diritto, con la conseguenza che il mezzo di impugnazione della sentenza è, non già il ricorso per cassazione, ma l'appello, a nulla rilevando che sulla domanda riconvenzionale sia stata emanata una pronuncia a contenuto meramente processuale che non abbia formato oggetto di impugnazione.

Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 11946 del 08/06/2005