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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - travisamento di fatti – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006

Travisamento del fatto - Erronea percezione delle risultanze degli atti processuali - Deducibilità con ricorso per cassazione - Esclusione - Revocazione - Ammissibilità - Travisamento della prova - Differenze.

La denuncia di travisamento del fatto - che costituisce motivo di revocazione ai sensi dell'art. 395 cod. proc. civ. e non di ricorso per cassazione - è incompatibile con il giudizio di legittimità perché implica la valutazione di un complesso di circostanze che comportano il rischio di una rivalutazione del fatto non consentita al giudice di legittimità. Diversa è l'ipotesi di travisamento della prova che implica, non una valutazione, ma una constatazione o accertamento che quella informazione probatoria utilizzata in sentenza, è contraddetta da uno specifico atto processuale.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006