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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - poteri della cassazione – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 16876 del 24/07/2006

"Contratto di raccordo al contratto collettivo nazionale" stipulato nella Regione Trentino - Alto Adige ai sensi della normativa di attuazione dello statuto di autonomia - Natura e differenza rispetto ai contratti o accordi collettivi nazionali - Impugnazione per violazione o falsa applicazione - Poteri della Corte di cassazione - Interpretazione diretta da parte della Corte di legittimità - Sussistenza - Producibilità di detti contratti ai sensi dell'art. 372 cod. proc. civ. - Esclusione - Fondamento.

Il "contratto di raccordo al contratto collettivo nazionale", stipulato nella regione Trentino - Alto Adige ai sensi della normativa di attuazione dello statuto di autonomia, non è "nazionale", né è pubblicato sulla Gazzetta ufficiale ma solo sul Bollettino regionale, a differenza del contratto o accordo collettivo nazionale, di cui agli artt. 63, comma quinto, e 64, comma primo, del d. lgs. n. 165 del 2001, i quali vengono pubblicati sulla predetta Gazzetta ai sensi dell'art. 47, comma ottavo, dello stesso d. lgs. .Tali contratti, in quanto invocabili per violazione o falsa applicazione (in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ.), possono essere interpretati e conosciuti d'ufficio dalla Corte di cassazione, anche nelle clausole non invocate dalle parti ma necessarie per interpretarli. Tuttavia, poiché i menzionati artt. 63, comma quinto, e 64, comma primo, sono di stretta interpretazione, il suddetto "contratto di raccordo" è soggetto al divieto di produzione documentale di cui all'art. 372 del codice di rito civile.

Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 16876 del 24/07/2006