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Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - termini - decorrenza – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 25861 del 02/12/2011

Omessa elezione di domicilio o di dichiarazione di residenza nel precetto - Conseguente domiciliazione "ex lege" presso la cancelleria del giudice del luogo di notifica del precetto, ai sensi dell'art. 480, terzo comma, cod. proc. civ. - Rilevanza altresì ai fini della notifica della sentenza che definisce il processo di opposizione al precetto - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

La disciplina relativa al luogo di notifica, fissata dal terzo comma dell'art. 480 cod. proc. civ., si riferisce unicamente alle notifiche dell'eventuale opposizione a precetto, ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ., e dei conseguenti atti endoprocessuali, mentre la notificazione della sentenza, che abbia definito il giudizio introdotto da tale opposizione al fine della decorrenza del termine breve per l'impugnazione, segue la regola generale di cui, alternativamente, agli artt. 285 e 170 cod. proc. civ., per la parte costituita mediante procuratore o personalmente, o all'art. 292 cod. proc. civ., per il contumace. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha negato la tardività dell'appello, eccepita sulla ritenuta efficacia, ai fini sollecitatori dell'impugnazione, della notifica della sentenza di primo grado del giudizio di opposizione a precetto effettuata presso la cancelleria nei confronti dell'intimante contumace, stante la compressione del diritto di difesa di quest'ultimo e l'ingiustificata disparità di trattamento, rispetto al contumace nel processo ordinario di cognizione, che deriverebbero dall'estensione, a tali fini, della portata dell'art. 480, terzo comma, cod. proc. civ.).

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 25861 del 02/12/2011